Decreto rilancio. Le misure per la Digital Health

Con il Decreto Rilancio, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Governo stanzia risorse pari a 3,2 miliardi di euro per il comparto sanità, che si aggiungono agli 1,4 miliardi stanziati col Decreto Cura Italia. Risorse divise sostanzialmente in quattro parti: 1,256 miliardi per l’assistenza territoriale; 1,467 miliardi per gli ospedali; 430,9 milioni per interventi sul personale sanitario; 95 milioni per finanziare 4.200 contratti di specializzazione medica in più.

Segnaliamo gli articoli del Decreto più importanti per lo sviluppo dei sistemi di Digital Health

Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale) – Per rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale le Regioni sono chiamate ad adottare piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale, che saranno monitorati congiuntamente dal ministero della Salute e dal ministero dell’Economia e delle finanze. Tali piani devono contenere, tra l’altro, specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell’attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale, nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell’isolamento e del trattamento.

Qualora occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte a improrogabili esigenze connesse con l’emergenza (oltre alle procedure già previste dal Decreto Cura Italia), si potranno rendere disponibili all’uso strutture alberghiere o strutture con analoghe caratteristiche di idoneità per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove queste misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

Le misure di distanziamento sociale e di isolamento domiciliare determinano la necessità di implementare e indirizzare le azioni terapeutiche e assistenziali sempre più a livello domiciliare, per decongestionare le strutture ospedaliere e favorirne un deflusso monitorato.

Per la gestione delle attività di sorveglianza attiva si propone di mettere a disposizione dei pazienti, direttamente al loro domicilio, apparecchiature per il monitoraggio della saturimetria, anche attraverso le app di telefonia mobile, in modo da garantire un costante monitoraggio della saturazione di ossigeno dell’emoglobina. Ciò per consentire un monitoraggio continuativo domiciliare (anche in strutture alberghiere, laddove si individuino convivenze a rischio), il precoce riconoscimento del peggioramento clinico e la tempestiva ospedalizzazione.

Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali le Regioni dovranno attivare centrali operative regionali con funzioni di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche attraverso strumenti informativi e di telemedicina.

Le aziende e gli enti del Ssn potranno conferire, dal 15 maggio 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co e in numero non superiore a 8 unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti (in tutto 9.600 infermieri), a soggetti che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro/ora per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Potreanno far parte delle Unità speciali di continuità assistenziale anche medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni.

Le aziende e gli enti del Ssn potranno conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all’albo professionale, in numero non superiore a un assistente sociale ogni due Unità speciali di continuità assistenziale, per un monte ore settimanale massimo di 24 ore (in tutto 600 assistenti sociali). Per le attività svolte è riconosciuto un compenso lordo di 30 euro/ora, inclusivo degli oneri riflessi.

Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da Covid-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili è incrementata la spesa per la retribuzione dell’indennità di personale infermieristico impegnato in queste attività. A tal fine è autorizzata l’ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020.

Per finanziare l’insieme di questi interventi è previsto un incremento del Fondo sanitario nazionale pari a 1.256.633.983 di euro per l’anno 2020.

Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19) – Le regioni dovranno garantire l’incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva, tramite apposito piano di riorganizzazione. Sarà resa strutturale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva (corrispondente ad un incremento di circa 70% del numero di posti letto preesistenti la pandemia) e dovrà essere programmato un incremento di 4.225 posti letto di area semi-intensiva. In relazione all’andamento della curva pandemica, per almeno il 50% di questi posti letto, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Sarà, inoltre, resa disponibile, per un periodo massimo di quattro mesi dalla data di attivazione, una dotazione di 300 posti letto suddivisa in 4 strutture movimentabili. Per ciascuna struttura è prevista una dotazione di 75 posti letto.

Dovrà essere consolidata la separazione dei percorsi, rendendola strutturale, e dovrà essere assicurata la ristrutturazione dei pronto soccorso, con l’individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti Covid-19 o potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi. Sono incrementate le risorse da destinare alla remunerazione delle prestazioni correlate all’emergenza, e le Regioni potranno raddoppiare la remunerazione con risorse proprie.

Per l’insieme di questi interventi è previsto uno stanziamento di 1,467 miliardi di euro per il 2020. A tal fine è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del ministero della Salute per un importo pari a 1.467.491.667 di euro.

Le Regioni sono poi autorizzate a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti Covid-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri di pazienti non affetti da Covid-19. Per l’operatività di tali mezzi di trasporto potranno assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatori tecnici, a decorrere dal 15 maggio 2020. Per questi ultimi interventi e per sostenere una serie di misure a sostegno della spesa per il personale sanitario sono stanziati 430.975.000 di euro per il 2020.

Art. 6 (Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell’emergenza da Covid-19) – Si esclude l’applicazione dei commi 610 e 611 della Legge di Bilancio per il 2020, che prevedono per le amministrazioni pubbliche, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale (pari al 10 % della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017) per la gestione del settore informatico, da attuare anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT.

Art. 7 (Metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione) – Il ministero della Salute potrà trattare dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Ssn, nonché dati reddituali riferiti all’interessato e al suo nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione.

Art. 11 (Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico) – Si punta al potenziamento e al rafforzamento delle disposizioni concernenti la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico (Fse), finalizzato alla raccolta dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito.

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